Cyberbullismo – Chi risponde dei danni?

I Genitori

Bisogna ricordare che dai 14 anni in su un minore può essere penalmente imputabile e risponde quindi personalmente, mentre i genitori pagano i danni eventuali in sede civile. Secondo l’art. 2048 del Codice civile Il padre e la madre, o il tutore - infatti - sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Pertanto la giurisprudenza, anche nei casi di bullismo o cyberbullismo, presuppone la culpa in educando del genitore, che può essere superata solo se viene dimostrata l’impossibilità ad evitare il fatto.

La scuola

Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, gli insegnanti e i dirigenti scolastici ne sono responsabili per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) La presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito (Ai sensi dell’art. 28 Cost. si legge testualmente che: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”).