La legge contro il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” prevede che:

  • il minore ultraquattordicenne, o il genitore o tutore, può inoltrare al colpevole o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali. Nel caso in cui entro 48 ore l’istanza non sia eseguita, l’interessato può rivolgere la stessa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che provvederà entro quarantotto ore;
  • entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sarà istituito un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, composto da rappresentanti delle istituzioni e di alcune associazioni (fra le quali anche il CGD), con il compito di concertare azioni di prevenzione ed intervento e monitorare il fenomeno.
  • vi sia un Codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet e un Comitato di monitoraggio;
  • vengano organizzate dal MIUR e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione.
  • che il MIUR adotti Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole che includono (per il biennio 2017-2019) fra le diversi voci: la formazione del personale scolastico con la scelta di un referente per ciascuna scuola, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti, misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance diretto dal MIUR.
  • Il minore di età superiore ai 14 anni, se non sussistono a suo carico denunce penali (di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet), venga ammonito dal questore. Questo convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

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